Per la rubrica "Pillole di Teologia Morale", riporto alcuni brani tratti da "Teologia Morale: prontuario di morale cattolica per sacerdoti e laici", di Padre Teodoro da Torre del Greco, O.F.M. Cap., edito dalle Edizioni Paoline (sesta edizione, 1964). Si parla dei peccati di lussuria compiuti tra fidanzati o comunque da persone non legate da vincolo coniugale.
222. - 1. Nozione. La lussuria è il desiderio ed il godimento disordinato dei piaceri del senso.
Essenzialmente la lussuria consiste nella dilettazione venerea, cioè, nella voluttà che la natura annette alla eccitazione degli organi genitali ed alla effusione del seme da parte degli uomini e dell'umore vaginale da parte delle donne. Essa può essere completa o incompleta secondo che arriva fino al collasso ed alla sazietà delle membra dopo l'effusione del seme o dell'umore vaginale, oppure si ha soltanto l'eccitazione, ossia, quei movimenti carnali che precedono la dilettazione completa.
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223. - III. Malizia della lussuria. 1. La lussuria direttamente voluta, anche non consumata, è peccato mortale ex toto genere suo.
La gravità della malizia della lussuria consiste nel fatto che non si tiene conto dell'ordine al quale è destinato l'uso delle cose veneree, usando per la soddisfazione delle proprie passioni, ciò che è destinato ad un fine più alto e più nobile, qual è quello della propagazione della specie umana.
2. La lussuria indirettamente voluta, è peccato grave, leggero, o non costituisce alcun peccato, secondo che l'azione di sua natura ha un grande, piccolo o nessun influsso nell'eccitare il piacere sessuale, purché negli ultimi due casi non si presti consenso ad essa.
Questo si verifica quando la volontà non vuol la dilettazione venerea, ma una cosa dalla quale, contro la sua intenzione, scaturisce. L'imputabilità, in questo caso dipende dalla causa che è stata posta, cioè, tanto grave è il peccato, quanto prossima ed efficace è stata la causa. Può esservi, dunque, un peccato grave, leggero, oppure nessun peccato.
Alcune cause influiscono gravemente nella dilettazione venerea: p. es., toccare le parti disoneste di una persona di altro sesso; altre influiscono leggermente, e di queste alcune sono del genere della lussuria, p. es. la lettura di cose leggermente oscene, guardare con insistenza una bella donna, ecc.; altre non appartengono al genere della lussuria: p. es. mangiare immoderatamente, farsi il bagno, ecc.
Chi per propria particolare disposizione prova eccitazioni veneree anche in cose che di propria natura non sono destinate a produrre queste eccitazioni, non è tenuto, almeno sotto colpa grave ad evitare queste cose, perché la disposizione soggettiva di una persona non cambia la natura dell'azione. Ma se tale individuo, senza ragione, compie azioni che per lui sono motivo di eccitabilità, si deve scorgere in ciò, ordinariamente, un'intenzione cattiva, e sotto questo aspetto può essere gravemente colpevole.
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I peccati di lussuria non consumati sono quei peccati di dilettazione venerea in cui non è avvenuta l'effusione del seme. Di questi, alcuni costituiscono da sé peccato impuro, altri, invece, sono causa d'impurità. I primi si chiamano movimenti carnali; gli altri peccati di impudicizia.
§ 1. I MOVIMENTI CARNALI
234. - I movimenti carnali, che si manifestano mediante eccitazioni degli organi genitali accompagnate dalla voluttà, se sono provocati direttamente costituiscono sempre un peccato grave se gli si presta il consenso; se vengono indirettamente provocati, possono essere peccati mortali o veniali, o non essere affatto peccati, secondo l'influenza della causa che li provoca [...].
La resistenza a questi movimenti è un dovere. Essa può essere obbligatoria sotto colpa grave, o leggera, come può essere anche trascurata. Perciò:
1) Se i movimenti sono leggeri o passeggeri, possono essere trascurati. Molte volte, prendendoli in considerazione, potrebbero divenire violenti ed eccitare l'immaginazione.
2) Se i movimenti sono violenti si deve opporre una resistenza positiva. Talvolta basta un atto interno di disgusto per tali cose, ma non sempre questo atto è sufficiente. Giova molto, allora, rinnovare la propria risoluzione di non voler peccare e accompagnarla con un atto di amore verso Dio, oppure cercando un diversivo in una occupazione esterna, in una conversazione, ecc., onde sviare simili movimenti. Se il movimento dura a lungo basterà rinnovare di tanto in tanto, gli atti di disgusto verso cose simili. Qualora uno per esperienza conosca che la tentazione violenta non farebbe che rafforzarlo nella resistenza positiva, in via eccezionale, può opporvi solo una resistenza negativa.
3) Se un'azione volontaria e superflua è causa di tentazione, si deve resistere abbandonando l'azione. Può essere peccato grave l'omissione di questa resistenza, quando l'azione, per natura sua, suscita movimenti carnali; se invece l'influenza è minima, si commette peccato veniale, se non si evita. Tuttavia può costituire peccato mortale per il pericolo del consenso, se uno volontariamente si intrattiene a lungo pensando a tali cose.
§ 2. PECCATI ESTERNI DI IMPUDICIZIA
235. - I toccamenti, gli sguardi disonesti, i cattivi discorsi, le letture, i pensieri di cose impure, i baci, gli abbracci, ecc., sono azioni in sé indifferenti, tuttavia, per la loro attitudine possono suscitare movimenti disonesti ed eccitare il senso della dilettazione venerea, conseguentemente, possono costituire peccato.
La gravità del peccato dipende: 1) Dall'intenzione dell'agente, cioè, possono costituire peccato grave o leggero, o non sono affatto peccati, secondo che provengono da intenzione libidinosa, da leggerezza, da curiosità, o da giusta causa.
La causa deve essere tanto più giusta, quanto più grave è la lesione del pudore; p. es., solo i medici e i chirurghi, per ragione del loro ufficio, sono scusati dal toccare le parti genitali di una donna.
2) Dall'influsso che queste azioni esercitano sulla libidine, che possono essere peccati gravi o leggeri o non essere peccati secondo che l'influenza è prossima, remota oppure non c'è affatto influenza.
Le parti disoneste del corpo sono gli organi genitali e le parti vicine; le parti meno oneste sono il petto, le braccia, i fianchi; le parti oneste sono il volto, le mani, i piedi.
L'influsso dei toccamenti, abbracci, baci, sguardi, ecc. sulla libidine dipende, oltre che dalla natura stessa di questi atti, dalla disposizione psico-sessuale dell'agente e dalle circostanze. Perciò:
236. - a) I toccamenti sui genitali del proprio corpo compiuti senza giusta causa e con conseguente eccitazione venerea, costituiscono peccato mortale; compiuti senza giusta causa ma senza cattiva intenzione, non oltrepassano il peccato veniale purché si conosca che non vi è il pericolo di eccitazione e di consenso in essa; compiuti con giusta causa, p. es., per pulizia, non sono peccati purché non si acconsenta alla dilettazione venerea che ne potrebbe seguire.
Toccare i genitali altrui, specialmente se di sesso diverso, anche sopra le vesti, è peccato mortale, salvo che il toccamento non avvenga casualmente, senza cattiva intenzione e senza il pericolo di caduta. Lo stesso deve dirsi in rapporto al seno.
Toccare i genitali di una bestia ordinariamente non è peccato mortale, purché i toccamenti non si facciano con cattiva intenzione e si prolunghino fino a procurare una polluzione.
b) Gli sguardi fugaci su persone di diverso sesso o non sono peccati o al massimo non superano il peccato veniale. Sguardi lunghi e deliberati, o sugli organi genitali o sul seno di una donna, benché coperti da veli o stoffe quasi trasparenti, o su persone di diverso sesso che compiono un'unione carnale, o su una persona che compie una polluzione, ecc. con facilità costituiscono peccati mortali perché eccitano alla dilettazione venerea.
Guardare per pura curiosità, per leggerezza, ma senza affetto a cose veneree, le parti meno oneste di una persona di diverso sesso, il coito degli animali, ordinariamente non oltrepassa il peccato veniale, specialmente se lo sguardo è fugace.
Guardare senza motivo, per curiosità o leggerezza, ma senza affetto venereo, i propri organi genitali è peccato veniale, specialmente se lo sguardo è fugace. Lo stesso può dirsi dello sguardo fugace sui genitali d'una persona dello stesso sesso, purché uno non sia propenso a peccati di sodomia, oppure non si guardi a lungo un giovane molto bello.
c) I baci e gli abbracci compiuti per effetto libidinoso sono sempre peccati mortali. Dati in parti disoneste e meno oneste facilmente possono costituire peccato mortale, perché ordinariamente eccitano i movimenti carnali, e sogliano provocare l'affetto venereo. Dati in parti oneste, senza ragione plausibile, ma per amore sensibile, per leggerezza, per scherzo, per sensualità, sono peccati veniali se non vi è il pericolo prossimo di consenso nella dilettazione venerea, come facilmente può accadere se gli abbracci ed i baci sono prolungati, spesso ripetuti e con grande espansione di affetto tra persone di sesso diverso. Al contrario, i baci, gli abbracci, le strette di mano che si dànno secondo i costumi civili di urbanità, di amicizia, di benevolenza, sono leciti, anche se eventualmente si possa sentire qualche movimento carnale, purché non ci sia il pericolo del consenso.
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237. - e) Il turpiloquio può essere peccato mortale sia in ragione dello scandalo che comporta specialmente se si fa davanti a ragazzi o a fanciulle; sia in ragione del pericolo di una dilettazione venerea a cui si va incontro quando si parla di certe cose; sia se si fa per un fine perverso, qual è quello di indurre altri a peccare. Laonde:
1) Parlare di cose turpi, scrivere, cantare, ascoltare, leggere, fare dei gesti cattivi per libidine o col pericolo prossimo di consenso in essa, o con grave scandalo, è peccato mortale.
2) Raccontare facezie lascive per scherzo, specialmente tra uomini grandi o tra donne maritate, benché sia una cosa riprovevole, tuttavia non è peccato mortale perché non comporta affetto alla lussuria, purché non ci sia lo scandalo in coloro che ascoltano, oppure, le facezie non siano molto sporche.
3) Parlare, scrivere, leggere, ascoltare cose turpi per giusto motivo, senza il pericolo di consenso e senza scandalo, non è peccato.
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242. - II. La condotta del confessore in rapporto al VI Precetto.
1. Il confessore si astenga dal fare domande inutili e pericolose circa la materia del VI Precetto, specialmente quando non vi è neppure il sospetto che il penitente abbia commesso certi peccati. Non domandi né quelle circostanze che sono indifferenti per il peccato, né il modo come è stato commesso il peccato. Il confessore può rivolgere al penitente quelle domande riguardanti le circostanze che mutano la specie se ha il ragionevole sospetto che il penitente le abbia taciute; e, se occorre fare delle domande supplettive dell'esame, le faccia con prudenza e con riguardo alla condizione del penitente. Se questi oltrepassa i limiti del pudore nelle parole, il confessore lo riprenda subito, poiché in simile materia, nel dubbio circa la integrità, è meglio una domanda di meno, che esporsi ad un pericolo.
2. I consigli igienico-sanitari li lasci al medico o a chi di dovere, egli dia la necessaria istruzione morale con prudenza, onestà, e moderazione.