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giovedì 26 febbraio 2026

Se si ha il dubbio che un peccato sia già stato confessato non si è obbligati a confessarlo

Confessione
Ogni tanto mi scrivono dei lettori che soffrono di scrupoli al riguardo di peccati dubbiamente mortali oppure non sono sicuri di aver già confessato un peccato che fu certamente mortale (la confessione dei peccati veniali è facoltativa). Che fare in questi casi? È molto semplice: non c'è nessun obbligo di confessare i peccati mortali dubbi o i peccati certamente mortali di cui si dubita di averli già confessati. Ecco cosa insegna in proposito un vecchio ma ancora molto interessante manuale per confessori:


L'integrità richiede anche la confessione dei peccati dubbi o certi ma dubbiamente accusati?

Risposta. Osserviamo che il dubbio può cadere sul peccato stesso e allora si ha materia dubbia, oppure può cadere sull’accusa del peccato e allora si ha materia certa ma dubbiamente necessaria. In quest’ultimo caso il dubbio verte sulla confessione e non sul peccato. Il peccato fu veramente commesso e fu veramente grave; ma si dubita che sia stato confessato o no, se sia stato confessato bere o meno, Questi peccati dubbi o certi, ma dubbiamente accusati debbono essere accusati? [...]

a) Vi è obbligo?

* Principio - «Quando il penitente ha ragioni probabili e buone per dubitare sull'uno o sull'altro dei punti accennati non è mai tenuto a confessare quel determinato peccato neppure in punto di morte».

Questo principio è chiarificato dal seguente contro-principio: «Finché il penitente non è moralmente certo di avere gravemente peccato oppure di non avere confessato o di non avere confessato bene quel determinato peccato, non ha obbligo di confessione». Per la certezza dell’obbligo della confessione ci vuole la certezza della materia necessaria.

* * Giustificazione dei principî - «Lex dubia non obligat » [cioè "La legge dubbia non obbliga", n.d.r.], perchè «in dubio possidet libertas» [cioè “Nel dubbio, prevale la libertà”, n.d.r.]; ora è certa soltanto la legge di confessare i peccati [mortali, n.d.r.] certi e non ancora confessati, mentre la legge di confessare i peccati dubbi o quelli certi, ma dubbiamente confessati non è certa, perchè «lex cui probabiliter iam est satisfactum non certam obligationem parere potest» [cioè "Una legge alla quale è probabile che sia già stata data soddisfazione non può generare un'obbligazione certa", n.d.r.];  [...].

Quindi nel caso che si dubiti del consenso, se uno vuole si confessa, se non vuole tralascia; può dire i peccati certi e lasciare quelli dubbi. Tizio venti anni fa ha fatto peccati mortali, ma si è confessato e per molto tempo è stato tranquillo. Ora invece è debole di salute e ciò lo porta a ripensare sovente al passato per cui dice tra sé: «Li ho poi sempre confessati tutti i peccati commessi in quel luogo, in quelle circostanze? L'ho detto che la donna con cui ho peccato era sposata? Mi pare di sì, mi pare di no... Ma... Non so». Io concludo: «Sta tranquillo, non hai più nessun obbligo» perché non ha motivo solido per dubitare essendo stato fin qui tranquillo.

Caio si esamina: «L'ho detta o no quella bestemmia? L'ho tralasciata quella Messa?». Ci pensa un po’ e conclude: «Non mi pare». Nessun obbligo.

[Brano tratto da "Il sacramento del perdono", di Mons. Giuseppe Rossino, pubblicato per la prima volta nel 1959 da "Edizione Santuario Consolata" di Torino].