Mil ha pubblicato la traduzione in italiano di una serie di domande e risposte scritte da un gruppo di teologi della Fraternità San Pietro nella quali si criticano le prossime ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità San Pio X.
Qual è l’argomentazione fondamentale della Fraternità sacerdotale di San Pio X a difesa delle consacrazioni previste per il 1º luglio 2026?
È riassunta ufficialmente in un allegato alla risposta di don Davide Pagliarani, Superiore generale della Fraternità sacerdotale di San Pio X, al card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, del 18 febbraio 2026:
Una consacrazione episcopale non autorizzata dalla Santa Sede, quando non è accompagnata né da un’intenzione scismatica, né dalla collazione della giurisdizione, non costituisce una rottura della comunione della Chiesa. La costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa afferma nel capitolo III, al n. 21 [LG 21], che il potere di giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale. […]
L’argomentazione che vorrebbe concludere che le future consacrazioni episcopali all’interno della Fraternità sacerdotale di San Pio X sarebbero scismatiche, si basa interamente sul postulato del Concilio Vaticano II secondo cui la consacrazione episcopale conferisce sia il potere di ordine che quello di giurisdizione.
In che cosa è criticabile questa argomentazione?
Essa comporta due grossi errori: uno su ciò che afferma il Concilio Vaticano II; uno sull’argomentazione di coloro che si oppongono alle future consacrazioni.
Cosa dice in realtà il Concilio Vaticano II?
Non afferma che la consacrazione episcopale conferisca il potere di giurisdizione (LG 21).
Il santo Concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine […]. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio [o funzione: munus] di santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio.
Per comprendere bene il testo di LG 21, occorre precisare che una nota esplicativa previa è stata aggiunta alla costituzione dogmatica Lumen gentium a seguito delle richieste di chiarimenti dei padri conciliari, tra cui quelle del gruppo di cui faceva parte mons. Marcel François Lefebvre C.S.Sp., il Cœtus internationalis Patrum.
Cosa dice la nota esplicativa previa che spiega LG 21?
Nota esplicativa previa, n. 2:
Nella consacrazione è data una «ontologica» partecipazione ai «sacri uffici», come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola «uffici» (munerum), e non «potestà» (potestatum), perché quest’ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la «determinazione» canonica o «giuridica» (iuridica determinatio) da parte dell’autorità gerarchica. […] Una siffatta ulteriore norma è richiesta «dalla natura delle cose», trattandosi di uffici, che devono essere esercitati da «più soggetti», che per volontà di Cristo cooperano in modo gerarchico. È evidente che questa «comunione» è stata applicata nella vita della Chiesa secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata «nel diritto». Perciò è detto espressamente che è richiesta la comunione «gerarchica» col capo della Chiesa e con le membra. «Comunione» è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago «sentimento», ma una «realtà organica», che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità.
C’è qui una novità errata del Concilio Vaticano II?
Contrariamente a quanto sostiene la Fraternità sacerdotale di San Pio X, secondo il Concilio Vaticano II non si tratta, in ciò che conferisce la consacrazione episcopale, del potere di governare (di giurisdizione), ma di cariche o funzioni. La Fraternità sacerdotale di San Pio X afferma quindi – senza provarlo – un «postulato del Concilio Vaticano II» pretesamente errato.
Del resto, un teologo «tradizionalista» riconosciuto, don Raymond Dulac, spiega al contrario che nel testo di LG 21 non vi è alcuna rottura con la dottrina cattolica precedente (La collegialità episcopale nel secondo Concilio Vaticano, Le Cèdre, 1979, pp. 119-120):
La consacrazione produce una vocazione innata, indelebile, inscritta nel «carattere episcopale» di governare una porzione della Chiesa, ma questa attitudine deve essere tradotta in atto da un vero «potere» di giurisdizione.
E parla di «autorità radicale inscritta nella consacrazione».
L’argomentazione di coloro che si oppongono alle future consacrazioni si basa interamente, come sostiene la Fraternità sacerdotale di San Pio X, su questo presunto «errore» del Concilio Vaticano II?
No, perché anche se la Fraternità sacerdotale di San Pio X avesse ragione nella sua critica alla costituzione dogmatica Lumen gentium, coloro che si oppongono al suo ragionamento non si basano su questa questione della trasmissione del potere di giurisdizione.
L’argomentazione di coloro che si oppongono alle consacrazioni della Fraternità sacerdotale di San Pio X si basa sulla natura stessa dell’episcopato cattolico, la cui essenza comprende la comunione gerarchica.
Come precisare l’argomentazione di coloro che si oppongono alle future consacrazioni?
Come appena detto, ciò che è in gioco nelle future consacrazioni non è il ricevere o meno un potere di giurisdizione. È il fatto che tutte le funzioni ricevute nella consacrazione – compresa quella della santificazione dei battezzati mediante la collazione della confermazione e dell’ordine – «non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio»; e che ciò dipende dalla «natura stessa» di queste funzioni episcopali.
Questo vale anche per un Vescovo senza giurisdizione, come un Vescovo titolare o un Vescovo emerito?
Sì, un Vescovo che non ha ricevuto sudditi da governare (Vescovo titolare) o che è in pensione (Vescovo emerito) non conferma né ordina i sudditi di altri Vescovi nella Chiesa, senza il permesso dei loro Ordinari propri.
Il Vescovo titolare è certamente consacrato senza che gli sia stata conferita una giurisdizione attuale, ma esercita comunque, nell’ordine della santificazione, la sua «grazia di capo» ricevuta nella consacrazione (cfr. sant’Ireneo, Adversus hæreses, III, 17, 2) in comunione gerarchica con il Papa e gli altri Vescovi.
Ogni volta che un Vescovo senza giurisdizione attuale esercita il suo potere sacramentale episcopale, lo fa quindi con una missione ricevuta da coloro che hanno giurisdizione (Vescovi diocesani o Superiori religiosi).
Viene ricevuta una missione particolare per i futuri Vescovi della Fraternità sacerdotale di San Pio X?
No, non è questo ciò che si prevede per le consacrazioni della Fraternità sacerdotale di San Pio X (don Gleize, Le consacrazioni del 1º luglio 2026, La Porte Latine, 11 febbraio 2026):
La situazione attuale, che è quella di un’invasione generalizzata e permanente del modernismo nello spirito degli uomini di Chiesa, richiede, per la santificazione e la salvezza delle anime, un Episcopato veramente cattolico e immune dagli errori del Concilio Vaticano II, tale da non potersi di fatto trovare al di fuori dell’opera suscitata da mons. Lefebvre.
Nella presentazione di un libro in italiano, la Fraternità sacerdotale di San Pio X afferma che è necessaria «la consacrazione di Vescovi integralmente cattolici per l’ordinazione di sacerdoti integralmente cattolici che continueranno a trasmettere senza alterazioni il Deposito della fede» (AA. VV., Al servizio della Chiesa. Le consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X, Edizioni Piane, 2026).
Si prevede quindi che i futuri Vescovi della Fraternità sacerdotale di San Pio X siano consacrati non solo senza ricevere giurisdizione né missione, ma anche al di fuori della comunione gerarchica cattolica, poiché solo la Fraternità sacerdotale di San Pio X può, a suo avviso, trasmettere senza alterazioni il Deposito della fede.
La consacrazione al di fuori (e a maggior ragione contro) la comunione gerarchica è un atto intrinsecamente cattivo?
Sì, poiché un sacerdote consacrato senza ricevere una giurisdizione effettiva riceve tuttavia sempre un potere spirituale intrinsecamente ordinato al governo della Chiesa. Egli non può ricevere, al di fuori di ogni ingiunzione di coloro che hanno autorità nella Chiesa (e a maggior ragione contro di loro), una «grazia di capo», cioè un potere essenzialmente ordinato a un atto riservato, per diritto divino, a coloro che nella Chiesa sono rivestiti di autorità.
Una consacrazione al di fuori della comunione gerarchica presenta quindi una grave viziosità che è, se non scismatica, almeno sulla stessa linea dello scisma. Il venerabile Papa Pio XII definisce così la consacrazione ricevuta senza l’istituzione apostolica come «un gravissimo attentato alla stessa unità della chiesa», e definisce «gravemente illeciti, cioè peccaminosi e sacrileghi» gli atti del potere di ordine da parte dei Vescovi così consacrati (lettera enciclica Ad Apostolorum principis, 29 giugno 1958).
Conferire o ricevere l’Episcopato al di fuori della comunione gerarchica è contrario al diritto divino?
Sì, perché Cristo non ha stabilito gli Apostoli, né gli Apostoli hanno istituito i Vescovi, loro successori, come entità autonome, senza alcun legame tra loro. Parlando della determinazione richiesta per la comunione gerarchica, la nota esplicativa previa afferma chiaramente (n. 2):
Una siffatta ulteriore norma è richiesta «dalla natura delle cose», trattandosi di uffici, che devono essere esercitati da «più soggetti», che per volontà di Cristo cooperano in modo gerarchico.
La ricezione dell’Episcopato da parte dei sacerdoti della Fraternità sacerdotale di San Pio X il 1º luglio avverrebbe quindi in modo autonomo e senza alcun legame con il resto dell’Episcopato cattolico. Ciò sarebbe in contrasto con quanto ricordava don Victor-Alain Berto, teologo (peritus) di mons. Marcel François Lefebvre durante il Concilio Vaticano II (Pour la Sainte Église Romaine, Éd. du Cèdre, 1976, p. 242):
Per diritto divino, i Vescovi, anche se dispersi, sono un corpo costituito nella Chiesa.
E il venerabile Papa Pio XII sottolinea che i tre compiti dei Vescovi (compreso quello dell’ordine) competono loro nella subordinazione al Sommo Pontefice (31 maggio 1954, Allocuzione ai Cardinali e ai Vescovi giunti a Roma per la canonizzazione di San Pio X):
per istituzione divina, spetta a voi, successori degli Apostoli, sotto l’autorità del Pontefice romano, in virtù di un triplice incarico e prerogativa (cfr. can. 329), il magistero, il sacerdozio e il governo [magisterium, sacerdotium, regimen].
Tali consacrazioni sono esenti, come sostengono i loro difensori, da «intenzione scismatica»?
Soggettivamente, è possibile. La grave e lunga crisi nella Chiesa, in particolare il fatto che alcuni membri della gerarchia possano talvolta favorire realmente l’errore o essere complici di fautori di errori, può portare alcuni, in buona fede, a perdere di vista elementi essenziali della dottrina cattolica, come la comunione gerarchica. E l’intenzione soggettiva spetta al giudizio di Dio.
Ma oggettivamente, l’episcopato lefebvriano non può costituirsi se non negando la qualità di cattolici agli altri Vescovi: la Fraternità sacerdotale di San Pio X lo riconosce quando afferma che occorre costituire «un Episcopato veramente cattolico» per «la salvezza delle anime».
Come ha ricordato mons. Marian Eleganti O.S.B., Vescovo ausiliare emerito di Coira, «non si tratta principalmente di intenzioni, ma di fatti e comportamenti oggettivi» (thecatholicherald.com, 9 marzo 2026). E mons. Robert Mutsaerts, Vescovo ausiliare di ’s-Hertogenbosch, ha scritto: «La Fraternità sacerdotale di San Pio X dispone di una gerarchia parallela (di Vescovi senza mandato pontificio), procede a ordinazioni senza giurisdizione e spesso ignora i Vescovi locali» (lifesitenews.com, 12 marzo 2026).
Il concetto di Episcopato, così come lo propone la Fraternità sacerdotale di San Pio X, è ortodosso?
Purtroppo la Fraternità sacerdotale di San Pio X sta delineando in modo sempre più chiaro un concetto di Episcopato palesemente contrario alla Tradizione cattolica. Essa pretende infatti di creare Vescovi che non hanno alcun rapporto con il governo reale della Chiesa e che non sono «nella gerarchia ecclesiastica […] autentici principi» (Papa Leone XIII, lettera enciclica Sapientiæ christianæ, 10 gennaio 1890).
Al contrario, la nozione cattolica dell’episcopato è ben affermata da san Tommaso d’Aquino (Trattato della perfezione della vita spirituale, cap. 24, 4):
Il Vescovo ha un ordine rispetto al Corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, sulla quale riceve un incarico principale e quasi regale.
La Tradizione si esprime inoltre in particolare nei riti liturgici e nell’uso della Chiesa, sia orientale che occidentale. Essa mostra che, attraverso i riti della consacrazione episcopale, i Vescovi non solo ricevono un potere di ordine specifico, ma occupano il posto di Cristo come Maestro e Pastore. Così, il Pontificale Romanum tradizionale recita, per tutti i Vescovi, anche per quelli che non hanno la cura di un gregge particolare: «Dagli, Signore, una cattedra episcopale per governare la tua Chiesa e il popolo a lui affidato». E Papa Benedetto XIV invoca un altro testo del Pontificale Romanum: «Ricevete il Vangelo e andate ad annunciarlo al popolo a voi affidato» (lettera apostolica al Cardinale delle Lanze, 4 agosto 1747).
La Fraternità sacerdotale di San Pio X, al contrario, promuove un Episcopato ridotto all’esercizio del potere di ordine (ordinare sacerdoti e confermare i fedeli). Ciò contraddice il Concilio di Trento, che insegna a due riprese che «la predicazione è il compito principale (præcipuum munus) dei Vescovi» (Sessione 5, Decretum de reformatione, c. 2, e Sessione 24, Decretum de reformatione, c. 4; Mansi, 33, 30 e 159).
C’è il pericolo di derive verso l’eterodossia?
Sì. Per la Fraternità sacerdotale di San Pio X, il Vescovo è designato dai superiori di una società di vita apostolica particolare: la Fraternità sacerdotale di San Pio X. Un tale Vescovo non è quindi più istituito in unione con il Papa e gli altri Vescovi, non è più membro di un corpo.
Qui c’è un’eresia almeno nella pratica (Papa Pio IX, lettera enciclica Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873):
Eppure gli stessi primi elementi della dottrina cattolica insegnano che non può essere considerato vescovo legittimo, nessuno che non sia congiunto per comunione di fede e di carità con la Pietra sopra cui è edificata la Chiesa di Cristo, e non sia legato strettamente al supremo Pastore, a cui sono date da pascolare tutte le pecore di Cristo, e non sia unito a colui che difende e garantisce la fraternità che è nel mondo.
D’altra parte, il concetto di Episcopato formulato dalla Fraternità sacerdotale di San Pio X è presumibilmente ridotto alla funzione di distributore dei sacramenti da parte dei Vescovi su ordine dei superiori della Fraternità sacerdotale di San Pio X.
Tali Vescovi affermano di non avere giurisdizione, ma si attribuiscono tuttavia, per confermare e ordinare, una giurisdizione su soggetti che non sono loro. Uno dei segni dell’insincerità di questa mancanza di giurisdizione è proprio l’uso, nelle cerimonie pontificali della Fraternità sacerdotale di San Pio X, di numerosi segni del potere di insegnamento e di governo: la mitra, il pastorale, il trono ecc. Mentre tali segni liturgici non sono assolutamente necessari per la validità dell’esercizio del potere di ordine episcopale.
La concezione di un episcopato ridotto al potere di ordine si oppone così praticamente all’affermazione rivelata secondo cui «lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere [poimainein] la Chiesa di Dio» (At 20,28).
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